BENEFICI FISCALI
Per ogni donazione a favore dell’Università degli Studi dell’Insubria effettata tramite la piattaforma di
Crowdfunding puoi ottenere detrazioni ovvero deduzioni fiscali.
Per ottenere i benefici concessi dalla legge è però fondamentale verificare che:
1) La donazione sia stata effettuata con “strumenti tracciabili”
Ossia il donante DEVE necessariamente utilizzare carte di credito (anche prepagate), bonifici bancari,
ovvero assegni circolari o bancari intestati all’ateneo con la clausola “non trasferibile”
2) Il donante deve conservare tutta la documentazione inerente alla donazione
Tieni sempre l’attestato di versamento generato dalla piattaforma con la relativa causale ovvero contatta
ricerca@uninsubria.it.
3) Il donante deve inserire la donazione nella dichiarazione dei redditi
Puoi far valere la deduzione o la detrazione, con idonea documentazione, in occasione della dichiarazione
dei redditi
QUAL È IL BENEFICIO CHE IL DONANTE PUO’ OTTENERE:
Le donazioni in denaro a favore dell’Università sono fiscalmente deducibili, seguendo i limiti stabiliti dalla
legge, il cui ammontare varia:
Per le persone fisiche:
Le donazioni possono essere dedotte interamente dal reddito complessivo, senza alcun limite di reddito o
di importo della donazione. Se le donazioni sono destinate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria, o all’ampliamento dell’offerta formativa, è possibile detrarre la spesa al 19% dell’imposta lorda.
Per le persone giuridiche:
che sono soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società IRES, il margine di deducibilità è definito in
base alle caratteristiche dell’ente che riceve le donazioni e/o alle attività che esso svolge:
è prevista la deducibilità fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato, se doni a persone giuridiche con
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca
scientifica sono integralmente deducibili dal reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca a favore delle Università, a titolo di contributo o liberalità.
In ogni caso si consiglia di fare sempre riferimento alla normativa :
Per le persone fisiche:
Articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986;
Articolo 15 comma 1, lettera i-octies), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.
Per le persone giuridiche:
Articolo 1, commi 353 e 354, della Legge 266/2005;
Articolo 100 comma 2, lettera a) e lettera o-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.